Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ā la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio della circolazione; fuga dal luogo dell'incidente dopo aver ucciso o ferito una persona. Art. 92 cpv. 2 LCStr.
1. Una persona č "ferita" ai sensi dell'accennata norma giā quando subisce lievi contusioni o escoriazioni (consid. 1).
2. Si dā alla fuga il conducente che non si ferma di persona sul luogo dell'infortunio (consid. 2). Se egli medesimo č ferito, sarā liberato dall'accusa di fuga solo quando, prima di allontanarsi, abbia adempiuto tutti i suoi doveri nell'ambito e nei limiti delle sue possibilitā (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 92 cpv. 2 LCStr