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Regesto

L'unione coniugale quale presupposto per la naturalizzazione agevolata (art. 27 e 28 LCit).
Un'unione coniugale ai sensi degli art. 27 e 28 LCit non presuppone unicamente il sussistere formale di un matrimonio, ma anche l'esistenza di una comunità di vita fattuale. Eccezionalmente quest'ultima può anche essere ammessa quando i coniugi non hanno più un domicilio comune, se i domicili separati poggiano su ragioni plausibili e la stabilità del matrimonio è manifestamente intatta.

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références

Article: art. 27 e 28 LCit