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Regesto

Competenza dell'autorità cantonale legittimata a ricorrere (art. 10 lett. b, art. 22 del DF sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero DAFE; RS 211.412.41; § 9 dell'ordinanza zurighese d'applicazione del DAFE, del 25 maggio 1961).
L'autorità cantonale legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 10 lett. b DAFE può, già in virtù del diritto federale, ordinare agli acquirenti di fondi o di altri diritti a questi vincolati di sottoporre anche ulteriormente ed entro un certo termine il negozio giuridico all'autorità di prima istanza.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 10 lett. b, art. 22 del, art. 10 lett. b DAFE