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Ecriture agrandie
 

Regesto

Imposta annuale sui profitti in capitale (art. 21 cpv. 1 lett. d DIN) quando esiste un motivo di tassazione intermedia (art. 43 DIN); introduzione della procedura di tassazione (art. 98 DIN); scadenza e prescrizione del credito d'imposta (art. 114, 128 DIN).
1. Con la consegna del modulo della dichiarazione d'imposta per la tassazione principale inizia altresì la procedura di tassazione dei profitti in capitale, quanto meno laddove le autorità fiscali non sappiano ancora che sono date le condizioni per la riscossione di un'imposta annuale ai sensi dell'art. 43 DIN (consid. 1).
2. Tale imposta annuale diviene esigibile il giorno della scadenza generale successivo a quello in cui è intervenuto il motivo della tassazione intermedia (consid. 2a).
3. La consegna del modulo di dichiarazione d'imposta ai contribuenti costituisce, di regola, il primo atto interruttivo della prescrizione se la pretesa è fondata sull'art. 43 DIN. All'uopo è sufficiente l'invito a riempire la dichiarazione ordinaria per l'imposta per la difesa nazionale. Tuttavia, dal momento in cui il motivo della tassazione intermedia è stato reso noto alle autorità fiscali, possono essere considerati come interruttivi della prescrizione soltanto gli atti delle autorità di tassazione specificamente diretti all'accertamento della pretesa fondata sull'art. 43 DIN.