Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 CEDU; permesso di dimora per il padre straniero di una figlia svizzera.
L'art. 8 CEDU si applica quando uno straniero può far valere una relazione intatta con il figlio che ha il diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia stata attribuita l'autorità o la custodia parentale (consid. 1d).
Il ricorrente e la figlia intrattengono una relazione stretta ed effettivamente vissuta. La decisione impugnata lede il diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU. Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in determinati casi, in particolare quando si tratta di praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. Il rilascio - o il rifiuto - di un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU va deciso effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 8 CEDU, art. 8 n. 1 CEDU, art. 8 n. 2 CEDU