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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28 cpv. 1 e 4, art. 25 cpv. 1 in relazione con l'art. 29 cpv. 4 OAVS: Determinazione dei contributi dovuti da persone senza attività lucrativa per l'anno in cui è stato contratto o sciolto il matrimonio.
- Sostanza determinante e reddito conseguito in forma di rendita. Sono contrarie all'ordinanza sull'AVS le cifre marginali 2064 terza frase (cfr. altresì la cifra marginale 2084.1) e 2069.1 quarta frase delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e APG (DIN; nel testo in vigore dal 1o gennaio 1997), che prevedono l'obbligo di pagare contributi calcolati in funzione della sostanza personale e del reddito individuale conseguito in forma di rendita per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge.
- Scioglimento del matrimonio. Durante tutto il periodo del matrimonio (compresi gli ultimi mesi dell'anno civile in cui il matrimonio è stato sciolto), i contributi dei coniugi vanno determinati in base alla metà della sostanza coniugale e del reddito dei coniugi conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 4 OAVS).
- Nuova determinazione dei contributi dovuti da persone senza attività lucrativa dopo un cambiamento dello stato civile. Una nuova determinazione dei contributi di persone senza attività lucrativa presuppone, per ciò che riguarda la causa, che la sostanza o il reddito conseguito in forma di rendita si siano modificati in seguito a fatti analoghi alle circostanze menzionate nell'art. 25 cpv. 1 OAVS. Lo scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio o decesso va assimilato alle circostanze enumerate nell'art. 25 cpv. 1 OAVS.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 25 cpv. 1 OAVS, Art. 10 cpv. 3 LAVS, art. 29 cpv. 4 OAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS