Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 20 cpv. 3 LC; art. 48c OC; contratto collettivo di lavoro in materia di pensionamento flessibile per i lavoratori del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle nel Cantone Vallese (CCL Retabat); obbligo di affiliazione e tasso contributivo.
Un'impresa che mette lavoratori a disposizione di imprese acquisitrici sottoposte al CCL Retabat, che è stato esteso a loro da una decisione dell'autorità cantonale competente, deve rispettare il regime di pensionamento flessibile per questi lavoratori. Questo obbligo legale implica che l'impresa deve affiliare i lavoratori sottoposti al CCL Retabat presso l'istituto previdenziale di pensionamento flessibile del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle (consid. 4.3).
Poiché la modifica del tasso contributivo dal 5,3 % al 6 % non è stata dichiarata di obbligatorietà generale nel senso degli art. 20 cpv. 3 LC e 48c OC (per il periodo in questione), essa non è determinante per il prestatore. L'istituto previdenziale Retabat non può imporre al prestatore un tasso contributivo più elevato di quello previsto dall'estensione del CCL Retabat (consid. 5.2 e 5.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 20 cpv. 3 LC, art. 48c OC