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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 322 cpv. 2 CPP; rimedio giuridico esperibile in caso di abbandono implicito.
L'abbandono del procedimento penale dev'essere sancito da un formale decreto di abbandono suscettibile di impugnazione. Se il pubblico ministero intende reprimere solo una parte dei fatti nell'ambito del decreto d'accusa, deve emanare simultaneamente un decreto d'accusa e un decreto di abbandono (consid. 2.5).
Se il pubblico ministero omette di prendere due decisioni distinte, ma emana un decreto d'accusa che racchiude un abbandono implicito, è con il rimedio ordinario del reclamo e non con l'opposizione che può essere contestato l'abbandono (consid. 2.6).

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références

Article: Art. 322 cpv. 2 CPP