Regesto
1. Il ricorrente non può criticare l'apprezzamento delle prove eseguito dall'autorità cantonale (consid. 1).
2. Quando un debitore escusso da più creditori effettua un versamento all'ufficio di esecuzione con il preciso invito di girarlo ad un determinato creditore, l'ufficio deve attenersi a questa volontà (consid. 2).
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