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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; una decisione di rinvio, emanata sulla base dell'art. 409 CPP, non può essere impugnata con ricorso secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, a meno che la parte ricorrente censuri, con una motivazione sufficiente, un diniego di giustizia.
Giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente il ricorso è ammissibile unicamente se esse possono causare un pregiudizio irreparabile. È sufficiente la possibilità che insorga tale pregiudizio, che deve però essere di natura giuridica e non suscettibile di essere in seguito eliminato da una decisione finale o da un'altra decisione favorevole alla parte ricorrente. Un mero pregiudizio di fatto, come il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa, non è sufficiente. Una decisione di rinvio emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza non causa di regola alcun pregiudizio irreparabile (consid. 1.1).
Il pregiudizio giuridico irreparabile esatto dalla norma non è senz'altro ravvisabile nel fatto che, al momento del ricorso diretto contro la decisione finale secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, la concezione giuridica del tribunale d'appello potrebbe non più essere esaminata per mancanza di un interesse giuridico attuale. La presa in considerazione del carattere evidente (o meno) del vizio procedurale in discussione, con il conseguente esame sostanziale, non costituisce un criterio pertinente di delimitazione con riguardo all'ammissibilità di un ricorso giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 2.2).
Un ricorso contro una decisione di rinvio non è di per sé escluso. Se la parte ricorrente censura un diniego di giustizia con una motivazione sufficiente, è possibile rinunciare all'esigenza di un pregiudizio irreparabile. Sussiste un diniego di giustizia segnatamente nel caso in cui il tribunale d'appello emana sistematicamente, nel senso di una vera e propria prassi, una decisione di rinvio in presenza di un vizio procedurale che, contrariamente alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, non è né grave né insanabile (consid. 2.4).

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références

Article: Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 409 CPP, art. 93 cpv. 3 LTF