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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. a e 22 cpv. 1 LAVS, art. 23 cifra 5 Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1o settembre 1964) e art. 1 Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta.
- Riassunto delle disposizioni convenzionali in materia di trasferimento di contributi tra la Svizzera e l'Italia (consid. 2a).
- Della rendita di vecchiaia spettante al cittadino italiano coniugato quando la moglie ha trasferito i propri contributi AVS dall'assicurazione sociale svizzera a quella italiana. In casu denegato al marito il diritto a rendita per coniugi per avvenuto trasferimento prima del verificarsi dell'evento assicurato dei contributi della moglie (consid. 2b).