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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 13 seg., 27 cpv. 1 e 3, art. 27bis cpv. 1 e 2 LAI; art. 47 cpv. 6 prima frase LOGA; art. 24 cpv. 2 prima parte della frase OAI; competenza del tribunale arbitrale delle assicurazioni sociali (assicurazione invaliditā).
Non compete ai tribunali arbitrali cantonali delle assicurazioni sociali di esaminare la legalitā delle modifiche di una struttura tariffaria esistente (consid. 6). Questo principio deve essere a fortiori applicato quando si tratta, come nella fattispecie, di pronunciarsi sulle posizioni tariffarie, come ad esempio l'ordinamento tariffale applicabile, in assenza non solo di una base tariffaria concreta (assenza di convenzione), ma anche di principi generali ed astratti per la determinazione delle tariffe. Pertanto, a ragione il tribunale arbitrale ha dichiarato inammissibile la petizione (consid. 7).

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références

Article: art. 27bis cpv. 1 e 2 LAI