Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ą la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 19 cpv. 2 lit. c LIPG. Quando il datore di lavoro paga, durante il servizio militare, il salario all'impiegato, l'indennitą per perdita di guadagno gli spetta, prescindendo dalla natura e dalla durata del servizio e dal fatto che esso sia prestato totalmente o parzialmente durante il tempo libero, oppure che l'interessato - per la sua situazione particolare - sia in grado di esercitare integralmente la sua attivitą professionale, malgrado gli obblighi militari (conferma della giurisprudenza).
Art. 5 cpv. 1 OIPG. Applicazione per analogia di questa disposizione in materia di riparto dell'indennitą riguardante una persona nel contempo di condizione dipendente e indipendente, conformemente alla cifra 222 delle Direttive concernenti il regime delle IPG.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 5 cpv. 1 OIPG