Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto a

Art. 53d cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2; liquidazione parziale di un istituto di previdenza; diritto del personale uscente alla ripartizione delle riserve e degli accantonamenti.
Nel caso in cui i rischi attuariali siano trasferiti nell'ambito di una liquidazione parziale, gli accantonamenti corrispondenti non devono essere sciolti (e attribuiti ai fondi rimanenti), ma distribuiti in favore del personale uscente a condizione che siano stati costituiti in loro favore. È irrilevante che i rischi coperti dagli accantonamenti non possano più realizzarsi presso l'istituto di previdenza cedente. Conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 140 V 121 (consid. 2).

Regesto b

Art. 53d cpv. 6 LPP; procedura in caso di liquidazione parziale.
Nell'ambito di un trasferimento collettivo d'assicurati, l'istituto di previdenza acquirente può fare verificare e decidere dall'autorità di vigilanza competente i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione di una liquidazione parziale dell'istituto di previdenza cedente (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

ATF: 140 V 121

Article: Art. 53d cpv. 1 LPP, art. 27h cpv. 1 OPP 2, Art. 53d cpv. 6 LPP