Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 2 cpv. 3bis e art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 23 aprile al 5 luglio 2020; art. 11 cpv. 1 LIPG; art. 7 cpv. 1 OIPG; basi legali per il diritto all'indennità per la perdita di guadagno Covid-19 per gli indipendenti (regolamentazione dei casi di rigore).
È lesivo del diritto federale tralasciare d'acchito gli avvenuti cambiamenti dei pagamenti dei contributi AVS per l'anno 2019 nel quadro dell'esame del diritto all'indennità per la perdita di guadagno COVID-19 tra il 17 marzo 2020 e la prima decisione sulla stessa. Per un tale procedere non c'è né un fondamento nell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né è evidente che ciò corrisponda alla volontà del legislatore (consid. 5.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 11 cpv. 1 LIPG, art. 7 cpv. 1 OIPG