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Regesto

Art. 9 cpv. 3 LAVS; art. 23 cpv. 4 OAVS; effetto vincolante della comunicazione fiscale.
I dati forniti dalle autoritą fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autoritą dell'AVS per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da attivitą lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attivitą lucrativa indipendente o dipendente. Le autoritą dell'AVS devono svolgere indagini autonome pił approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale (consid. 3.4.2).

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références

Article: Art. 9 cpv. 3 LAVS, art. 23 cpv. 4 OAVS