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Regesto

Esami federali di medicina. Svizzero rientrato dall'estero.
Rifiuto di ammettere all'esame professionale particolare - previsto dall'art. 115 cpv. 2bis del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie - uno Svizzero rientrato dall'estero che ha superato in Svizzera gli esami cosiddetti di facoltà, pur avendo avuto la possibilità di presentarsi agli esami federali se avesse, al suo rientro in Svizzera, superato gli esami supplementari relativi alla maturità federale che gli erano stati prescritti. Per poter conseguire il diploma federale di medicina, tale candidato deve superare l'esame professionale completo.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 115 cpv. 2bis del