Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ą la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 31 Cost.; paritą di prezzi tra bevande alcoliche e analcoliche.
1. In quanto fornitrici di birra e proprietarie di un esercizio pubblico affittato a un terzo, le fabbriche di birra non sono legittimate a proporre ricorso di diritto pubblico contro una disposizione di legge concernente i prezzi delle bevande servite negli esercizi pubblici (consid. 2c).
2. Non viola la libertą di commercio e d'industria una disposizione cantonale secondo cui gli esercizi che servono bevande alcoliche sono tenuti ad offrire un certo numero di bevande analcoliche a un prezzo che non ecceda per la stessa quantitą quello della bevanda alcolica a miglior mercato (consid. 3 e 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 Cost.