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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 114 CC e art. 7c Tit. fin. CC; divorzio dopo la sospensione della vita comune.
Giusta il nuovo art. 114 CC, in vigore dal 1° giugno 2004, per poter domandare il divorzio i coniugi devono ora aver vissuto separati unicamente due e non più quattro anni. Per le procedure di divorzio già pendenti a tale data e che devono essere decise da un'istanza cantonale, è sufficiente che il termine di separazione più corto sia trascorso al momento in cui è entrato in vigore il nuovo diritto (consid. 2).

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références

Article: Art. 114 CC, art. 7c Tit. fin. CC