Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Perdita della cittadinanza svizzera in caso di nascita all'estero. Diritto transitorio. Art. 57 cpv. 3 LCit.
1. Il cittadino svizzero nato all'estero da padre svizzero pure nato all'estero, il quale possedeva ancora un'altra cittadinanza ed aveva più di 22 anni al momento in cui la LCit. è entrata in vigore (1.1.1953), ha perso la cittadinanza svizzera se, entro il termine di un anno, non si è annunciato o non ha sottoscritto la dichiarazione prevista dall'art. 10 LCit.; egli ha perso la cittadinanza svizzera anche se, allora, non conosceva le norme della LCit.; una simile ignoranza non costituisce un impedimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LCit. (consid. 3).
2. Invece, questa perdita della cittadinanza svizzera non si è estesa ai figli che erano ancora minorenni al momento in cui la LCit. è entrata in vigore; per essi vale la norma di perenzione stabilita dall'art. 10 LCit., secondo cui l'interessato perde la cittadinanza svizzera se non è annunciato ad una autorità svizzera o non fa la dichiarazione prescritta fino all'età di 22 anni compiuti (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 10 LCit, Art. 57 cpv. 3 LCit, art. 10 cpv. 4 LCit