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Ecriture agrandie
 

Regesto

Estradizione. Trattato fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 14 maggio 1900.
I. Art. V cpv. 2 del Trattato.
Questa disposizione - relativa alla documentazione della domanda d'estradizione - dev'esser interpretata alla luce dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla Parte richiesta di qualificare i fatti per rapporto al diritto estradizionale (consid. 3).
II. Traffico di stupefacenti (art. II n. 13 del Trattato).
1. Requisito del minimo della pena edittale secondo il diritto svizzero e della punibilità dell'infrazione, negli Stati Uniti, come crimine ("felony") (consid. 4).
2. Requisito della doppia incriminazione relativamente al reato di cospirazione ("conspiracy") per l'importazione di stupefacenti e a quello di importazione di stupefacenti, che nel diritto americano danno origine ad una relazione di concorso reale (consid. 5).
a) La doppia incriminabilità non può esser negata per il motivo che in Svizzera, fra l'infrazione costituita dal preparativo (art. 19 n. 1 cpv. 6 LS) e quella costituita dalla commissione del reato (art. 19 n. 1 cpv. 3 LS), può eventualmente sussistere soltanto concorso improprio.
b) In materia di lotta contro gli stupefacenti, si deve inoltre tener conto della particolare disciplina stabilita dalla Convenzione unica sugli stupefacenti conclusa a Nuova York il 30 marzo 1961 e ratificata tanto dalla Svizzera quanto dagli Stati Uniti: aderendo a tale Convenzione, la Svizzera ha infatti rinunciato ad eccepire, quale motivo per negare un'estradizione in detta materia, il concorso improprio secondo il diritto svizzero.
III. Luogo di commissione dei reati estradizionali; art. I del Trattato.
In materia di stupefacenti, il Trattato d'estradizione con gli Stati Uniti dev'essere interpretato ed applicato a questo proposito tenendo conto dell'art. 36 n. 2 lett. a(i) e lett. b della Convenzione unica di Nuova York: ne consegue che l'estradizione non potrebbe esser rifiutata neppure se i fatti che concorrono a fondare l'accusa di cospirazione e di partecipazione nel reato di importazione di stupefacenti negli Stati Uniti si fossero svolti tutti al di fuori del territorio americano (consid. 7).
IV. L'estradizione per reati in materia di stupefacenti non può esser rifiutata per il motivo che le autorità dello Stato richiedente hanno compiuto le indagini avvalendosi dell'attività di agenti provocatori; nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, questo mezzo è infatti previsto anche dal diritto svizzero (cfr. art. 23 cpv. 2 LS) (consid. 8).