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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 144 e 154 CC. Competenza del giudice del divorzio per la liquidazione dei rapporti patrimoniali.
Anche laddove la liquidazione dei rapporti patrimoniali sia stata integralmente rinviata a separato giudizio, quest'ultimo incombe, di regola, al giudice del divorzio e non al giudice ordinario competente per le azioni concernenti pretese patrimoniali. Nella competenza di tale giudice ordinario potrebbero tutt'al pił entrare le pretese patrimoniali non aventi alcuna relazione con l'unione coniugale.
Questo principio vale anche per coniugi gią sottoposti al regime della separazione dei beni.

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références

Article: Art. 144 e 154 CC