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89 I 527


74. Sentenza della II Corte civile 18 ottobre 1963 nella cause Società anonima Tamaro, Mariotta e Confederazione svizzera contro il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino

Regeste

Tarif tessinois concernant les opérations au registre foncier.
Art. 4 Cst.
Il n'est pas arbitraire de considérer la valeur marchande comme "valore della contrattazione" au sens de l'art. 5 du tarif.

Faits à partir de page 527

BGE 89 I 527 S. 527

A.- Il decreto legislativo ticinese 9 settembre 1941 che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (DTRF) dispone fra altro quanto segue:
"Art. 5. La tassa proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è chiesta l'iscrizione.
Nel caso di iscrizione di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di donazione, il valore tassabile non sarà mai inferiore al valore officiale di stima degli immobili trasferiti.
Art. 6. L'Ufficio del registro procede alla determinazione del valore dell'operazione e della tassa imponibile subito dopo aver accertato l'ammissibilità dell'iscrizione e ne dà immediata comunicazione agli interessati."
Il 21 dicembre 1960, la Tamaro SA, Muralto, vendette all'architetto Mariotta e alla Confederazione svizzera
BGE 89 I 527 S. 528
(Amministrazione PTT), in ragione rispettivamente di 4/5 e di 1/5, il fondo a Muralto, particella N. 298 di mq 1252, per il prezzo di fr. 650.000.
L'Ufficio dei registri di Locarno effettuò l'iscrizione nel registro fondiario, ma, applicando la tariffa suesposta, rifiutò di fondarsi sul prezzo risultante dal contratto e determinò il valore imponibile in fr. 1.252.000.

B.- Le parti interessati si aggravarono al Dipartimento cantonale di giustizia, il quale, accogliendo le conclusioni dell'Ufficio cantonale di stima, respinse il ricorso.
Esso fece rilevare che per valore di contrattazione nel senso dell'art. 5, cpv. 1, DTRF non poteva intendersi il prezzo convenzionalmente stipulato, risultante dall'atto notarile, bensì il valore reale e intrinseco del fondo oggetto dell'iscrizione. La tassa riscossa - prosegue in sostanza il Dipartimento - concerne, in parte, una tassa in senso stretto da considerare come controprestazione per il servizio del registro fondiario assunto dallo Stato e, in parte, un'imposta cantonale indiretta di scambio. Entrambe queste contribuzioni gravano non il prezzo ma il valore reale dell'immobile; lo dimostra il fatto che anche le donazioni vi sono assoggettate.
Il fondo venduto, fronteggiando il piazzale della stazione e il viale Cattori, è situato in posizione particolarmente favorevole dal lato commerciale. Tenendo conto dei confronti fatti dall'Ufficio dei registri con fondi di minor pregio venduti persino a fr. 845 il mq, si deve considerare prudenziale la stima di fr. 1.000 il mq stabilita da detto ufficio. Peraltro, non si può ammettere che un fondo, di cui una parte è stata pagata nel 1950 fr. 597 il mq dalla venditrice, sia stato rivenduto nel 1960 a circa fr. 520 il mq.

C.- Gli interessati hanno tempestivamente interposto un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF. Nel contempo, essi presentarono un ricorso di diritto amministrativo nel senso dell'art. 99, n. I, lett. c, OG, di testo uguale.
BGE 89 I 527 S. 529
Le argomentazioni dei ricorrenti possono essere riassunte come segue:
Il principio, secondo cui deve essere imposto il valore risultante da stima, può essere applicato, al massimo, quando vi sia fondato sospetto di simulazione del prezzo, ma non quando - come in concreto - il prezzo dichiarato è conforme al valore economico del fondo. Comunque, nel caso particolare, è fuori discussione che il prezzo risultante dall'atto notarile è veritiero e il fatto che uno dei compratori è la Confederazione costituisce garanzia di corretta stipulazione.
In quanto imposta, la controversa tassa si aggiunge alle contribuzioni immobiliari ordinarie e a quella sul maggior valore, per cui si ha ragione di dubitare che costituisca doppia imposizione. A ogni modo, l'interpretazione data dall'autorità cantonale all'art. 5, cpv. 1, DTRF, secondo la quale per "valore della contrattazione" si deve intendere una cosa diversa dal prezzo determinato dalla legge economica della domanda e dell'offerta, è arbitraria. Nei casi in cui ha inteso stabilire un imponibile speciale, il legislatore l'ha dichiarato espressamente, come ha fatto per l'imposta sul maggior valore immobiliare. La parte della controversa contribuzione costituente tassa in senso materiale sopperisce già largamente alle spese dello Stato per il registro fondiario. L'estensione dell'imposizione oltre il valore effettivamente pagato è pertanto arbitraria. Ma è anche maggiormente arbitrario prelevare un'imposta su valori maggiorati, dal momento che tutte le imposte dello Stato, salvo quella speciale sul maggior valore, colpiscono solo i valori di stima, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato. D'altronde, nel caso in esame, si tratta di un'imposta su un negozio giuridico che deve, perciò, essere commisurata al medesimo e non a un valore arbitrariamente fissato dall'autorità di tassazione.

D.- Il Dipartimento cantonale di giustizia ha presentato le sue osservazioni di risposta, proponendo che il
BGE 89 I 527 S. 530
ricorso di diritto pubblico sia respinto parzialmente in ordine e totalmente nel merito.

E.- Nella replica, i ricorrenti hanno ribadito i loro argomenti, segnatamente che il "valore della contrattazione" nel senso dell'art. 5 DTRF sia il prezzo dichiarato nell'atto pubblico, e hanno confermato le conclusioni del ricorso. Nella duplica, il Dipartimento cantonale di giustizia ha proposto, in via subordinata, il rigetto del ricorso soltanto per quanto concerne i 4/5 acquistati in comproprietà dall'Architetto Mariotta, considerando che "con un comproprietario la venditrice può stipulare un prezzo (simulato) e un altro prezzo (non simulato) con l'altro comproprietario" e che il prezzo chiesto all'Amministrazione PTT è compensato con i vantaggi conseguibili dall'acquirente principale, presidente del Consiglio di amministrazione della società anonima venditrice, per mezzo dell'insediamento delle PTT nel proprio edificio.

F.- Il ricorso di diritto amministrativo è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale, con decisione del 27 giugno 1963, perchè i ricorrenti non vi esponevano le norme giuridiche pretese violate nè in che consistesse la violazione, non soddisfacendo, in tal modo, l'art. 90, cpv. 1, lett. b, OG, applicabile anche ai ricorsi di diritto amministrativo in virtù dell'art. 107 della stessa legge.

Considérants

Considerando in diritto:

1. In seguito alla citata decisione del Tribunale federale sul ricorso di diritto amministrativo, rimane da giudicare se l'interpretazione dell'art. 5 DTRF da parte dell'autorità cantonale sia o no arbitraria. Il DTRF è un atto legislativo di diritto cantonale. Se una autorità cantonale abbia o no interpretato arbitrariamente una prescrizione cantonale può essere esaminato soltanto dal profilo della violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84, cpv. 1, lett. a, OG), precisamente dal profilo della violazione dell'art. 4 CF. E', quindi, dato, nel caso, il ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF.

2. Si tratta di decidere se, determinando la contribuzione
BGE 89 I 527 S. 531
non già secondo il prezzo di vendita pattuito dai contraenti, ma secondo la stima dell'Ufficio del registro fondiario, rispettivamente dell'Ufficio di stima, l'art. 5 DTRF sia stato o no interpretato arbitrariamente. I ricorrenti ritengono che la contribuzione debba essere determinata secondo il prezzo di vendita o, se questo prezzo fosse inferiore al valore ufficiale di stima, secondo tale valore: una derogazione sarebbe possibile soltanto qualora il prezzo dichiarato nel contratto fosse simulato. Orbene, il testo dell'art. 5 DTRF non obbliga a una siffatta interpretazione. Il capoverso 1 stabilisce che la tassa è calcolata in base al "valore della contrattazione". Questa espressione non dice che determinante sia il prezzo indicato nel contratto: "valore della contrattazione" non significa "prezzo di vendita", ma attiene al valore dell'oggetto del contratto. Il Tribunale federale l'ha già affermato nella sentenza non pubblicata del 4 dicembre 1944 su ricorso Catenazzi e Ganzoni. Ad esempio, la legge ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare distingue chiaramente fra i "prezzi di alienazione e di acquisto", che sono quelli "risultanti dagli istromenti notarili e dai registri pubblici" (art. 5, cpv. 1) e il "valore commerciale" (art. 5 §). D'altronde, se il DTRF consentisse di calcolare la tassa soltanto in base al prezzo dichiarato nel contratto o al prezzo ufficiale di stima (art. 5, cpv. 2), superflua sarebbe la disposizione del suo art. 6, secondo la quale l'Ufficio del registro procede alla determinazione del valore dell'operazione. Dalla predetta ipotesi, poi, conseguirebbe parimente che, anche nel caso di successione, determinante dovrebbe sempre essere il valore ufficiale: orbene, il Tribunale federale ha già deciso, nelle sentenze non pubblicate del 23 novembre 1955 su ricorso Soldati e del 12 novembre 1958 su ricorso Hofer e Liebetrau, che il calcolo della tassa secondo il valore commerciale, cioè secondo il valore determinato dall'Ufficio del registro fondiario, non è arbitrario. Lo stesso dicasi per il caso di donazione, conformemente alla sentenza che il Tribunale federalle ha pronunciato il 17 maggio 1950 su ricorso della
BGE 89 I 527 S. 532
Confederazione svizzera (Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni).
Nel caso in esame, non è essenziale che l'istanza cantonale abbia calcolato la contribuzione secondo il valore commerciale indipendentemente dal fatto che il prezzo dichiarato nel contratto sia o no simulato, perchè il problema giuridico posto è esclusivamente quello di sapere se è arbitrario interpretare il "valore della contrattazione", nel senso dell'art. 5 DTRF, come "valore commerciale". È vero, come affermano i ricorrenti, che la citata legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare prescrive appositamente, per la determinazione di tale imposta, l'assunzione del valore commerciale, qualora il prezzo dichiarato si rivelasse manifestamente inferiore a questo valore (art. 5 §), ma è errato dedurvi, come i ricorrenti deducono, che, nell'applicazione del DTRF, l'assunzione del valore commerciale sarebbe possibile soltanto se lo stesso DTRF la prescrivesse espressamente: i ricorrenti, infatti, trascurano che la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, per consentire in determinati casi l'assunzione del valore commerciale come base di tassazione, deve necessariamente contenere, in tal senso, una norma particolare, perchè essa muove dal prezzo di alienazione e di acquisto, contrariamente al DTRF che muove dal valore della contrattazione.
Ne consegue che l'interpretazione pluriennale del Dipartimento di giustizia circa l'art. 5 DTRF non può essere considerata ingiustificata nè manifestamente infondata, onde neppure può essere ritenuta arbitraria nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 4 CF (RU 88 I 205 b e citazioni).
Altri motivi a sostegno della pretesa arbitrarietà della decisione dell'istanza cantonale, i ricorrenti non sollevano; in particolare, essi non affermano che la stima del valore commerciale sia stata effettuata in modo arbitrario.

Dispositif

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso di diritto pubblico è respinto.

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Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

Article: Art. 4 Cst.