Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Convenzione tra la Svizzera e il Belgio sull'esecuzione delle decisioni, del 29 aprile 1959.
Riserva che deve fare davanti al tribunale belga un convenuto domiciliato in Svizzera, se vuole potersi in seguito opporre all'esecuzione della decisione in Svizzera, in virtù dell'art. 2 lett. c della convenzione (consid. 4).
Il giudizio belga è incompatibile con l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 1 lett. a della convenzione:
- perchè non avrebbe tenuto conto dell'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto? (consid. 5 a);
- perchè l'attore avrebbe commesso un abuso di diritto proponendo l'azione ad un foro creato artificialmente al fine di eludere il diritto svizzero? (consid. 5 b).