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Regesto

Art. 305bis n. 1 e 3, art. 59 n. 1 cpv. 1 e 3 CP, art. 19 n. 4 LStup; prescrizione del reato principale in materia di riciclaggio di denaro e di confisca di valori patrimoniali.
Il riciclaggio di denaro presuppone un reato che non sia prescritto quando viene compiuto l'atto punibile ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP. Quando il reato principale è stato commesso all'estero, il decorrere della prescrizione soggiace in primo luogo al diritto estero.
Quando, per il diritto estero determinante, il reato principale compiuto all'estero non è prescritto, la confisca viene ordinata secondo l'art. 59 CP. Colui che ricicla rende vano il diritto della Svizzera di confiscare (consid. 3b/bb).
La data della decisione giudiziaria di confisca è determinante per la prescrizione del diritto di confisca giusta l'art. 59 n. 1 cpv. 3 CP. Tale prescrizione è retta in primo luogo dal diritto dello Stato dove è stato commesso il reato principale. In materia di stupefacenti, il diritto svizzero si applica a titolo sussidiario conformemente all'art. 19 n. 4 LStup (consid. 4c).

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