Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 55 LCStr.
1. Tale disposizione lascia, in materia di accertamento dell'ebrietà, al legislatore cantonale solamente il potere di determinare gli organi competenti per ordinare le misure necessarie. Poichè la legge cantonale si giustifica soltanto in quanto tenda a garantire l'esecuzione del diritto federale, essa non può rendere quest'ultima più difficile o addirittura paralizzarla (consid. 2a e b).
2. Non è arbitrario nè contrario al diritto di essere sentito che un cantone autorizzi gli organi competenti a impartire nottetempo per telefono l'ordine di procedere all'accertamento dell'ebrietà (consid. 2b e 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 55 LCStr