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Ecriture agrandie
 

Regesto

Legge sulle iniziative popolari.
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione della Cancelleria federale con cui si accerta che un'iniziativa popolare non è stata presentata validamente (consid. 1).
- Diritto d'essere sentito: prima di dichiarare invalida una iniziativa, la Cancelleria federale deve dare ai suoi promotori l'occasione di esprimersi sui pretesi motivi d'invalidità (consid. 2).
- Contenuto e scopo dell'art. 4 cpv. 2 della legge sulle iniziative popolari: tale norma non presuppone che i promotori dell'iniziativa abbiano già deciso, allorchè cominciano a raccogliere le firme, se presentare alla firma il testo dell'iniziativa in una o più lingue ufficiali; essa tende a permettere ai firmatari di riconoscere quale sia il testo determinante dell'iniziativa e a cerziorare le Camere federali sul tenore determinante di una iniziativa presentata in più lingue (consid. 3).