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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 100 lett. b n. 3 OG.
Il Tribunale federale può conoscere di un ricorso diretto contro una decisione relativa al campo d'applicazione della legislazione federale in materia di polizia degli stranieri (consid. 1b).
DCF che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa; art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione.
1. L'ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1973 restringe rispetto alle norme precedenti la nozione di asili e di istituti, il cui personale è soggetto a misure limitative. La legittimità della sua definizione nonpuò tuttavia essere revocata in dubbio, dato che l'ordinanza si fonda su una delega contenuta nell'art. 25 del DCF del 6 luglio 1973 (consid. 2).
2. Gli istituti sociali in Svizzera dell'Esercito della Salvezza perseguono scopi ideali, altruistici e filantropici; detti scopi sono tuttavia tanto generali da eccedere la nozione di asilo quale definita dal DCF e dalla sua ordinanza d'esecuzione. Deve quindi decidersi di caso in caso se tali istituti sono soggetti al DCF (consid. 3).
3. Qualora un istituto possieda un carattere misto, esso è considerato quale asilo solamente se accoglie in maggior parte persone che, per motivi di malattia, d'infermità o di età, hanno bisogno d'essere curate, assistite o sorvegliate. Tale ipotesi non è data ove si tratti di una casa di 90 letti, al cui funzionamento provvede un personale ridotto e non specializzato (consid. 4).

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références

Article: Art. 100 lett. b n. 3 OG, art. 25 del