Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Onere fondiario del vecchio diritto; diritto intertemporale (art. 2 e 17 Tit. fin. CC).
1. Un onere fondiario costituito sotto l'impero del vecchio diritto zurighese e che obbliga il proprietario attuale di un fondo a non rinunciare a una servitù attiva di non costruire è ulteriormente valida in virtù del vecchio diritto, ritenuto tuttavia che non sia in conflitto con norme del diritto vigente, emanate a tutela dell'ordine pubblico e dei buoni costumi (consid. 1).
2. Una norma non è di ordine pubblico già perchè di carattere imperativo, ma solo se promulgata a scopi di politica sociale e a tutela di principi morali (consid. 2).
3. Esame del carattere contrario all'ordine pubblico dell'onere fondiario litigioso dal profilo del principi dell'indivisibilità della servitù dal fondo dominante (consid. 3a) e dell'identità della servitù (consid. 3b), nonchè da quello del divieto dell'eccessivo aggravamento del fondo servente (consid. 3c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 2 e 17 Tit. fin. CC