Regesto
Art. 395 CC
L'assistenza si distingue dalla tutela solo dal profilo quantitativo. La prima deve essere istituita quando si giustifica un intervento dell'autoritą ma non ricorrono gli estremi dell'interdizione. Non deve nondimeno essere disposta nei casi in cui, a causa d'una infermitą fisica, una persona necessiti di assistenza e di cure possibilmente permanenti.