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Ecriture agrandie
 

Regesto

DF 23 marzo 1961 (testo 30 settembre 1965/24 giugno 1970) sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; disposizioni penali; termini di prescrizione dell'azione penale; art. 64 CP.
1. Anche durante la vigenza del DCF 26 giugno 1972 che vietava l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri, il conseguimento fraudolento di un'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è rimasto punibile ai sensi dell'art. 14 del DF 21 marzo 1961 (consid. 2a).
2. Il DF 23 marzo 1961 costituisce una cd. legge temporanea (consid. 2b).
3. Art. 14 DF 23 marzo 1961 (testo 30 settembre 1965); nozione di caso grave di violazione intenzionale delle norme del decreto federale (consid. 3a).
4. Per il caso grave del reato intenzionale di cui all'art. 14 del DF 23 marzo 1961 (testo 30 settembre 1965), il termine di prescrizione dell'azione penale è di cinque anni (consid. 3b).
5. L'attenuante del tempo relativamente lungo trascorso dalla commissione del reato, accompagnato dalla buona condotta del colpevole (art. 64 CP, penultima fattispecie legale), è data soltanto ove al momento del giudizio sia prossima la scadenza del termine ordinario di prescrizione dell'azione penale (conferma della giurisprudenza) (consid. 5).

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références

Article: art. 64 CP, art. 14 del