Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Referendum cantonale e comunale; requisiti formali della domanda.
1. Nel silenzio della legge, i requisiti formali della domanda di referendum sono determinati dal senso e dallo scopo dell'istituto del referendum. Dalla domanda deve risultare chiaramente contro quale risoluzione è diretto il referendum. In caso di dubbio, la domanda va interpretata nel senso attribuitole in modo riconoscibile dai firmatari. Essa è da interpretare nel senso più favorevole ai firmatari (consid. 3b).
2. Il fatto che una norma di legge esiga che la domanda debba indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto non significa che la domanda debba contenere il titolo esatto della risoluzione. Questa può essere indicata anche in altra guisa, purché sia chiaramente determinabile la volontà dei firmatari (consid. 3c).
3. In assenza di una disposizione di diritto positivo che escluda tale possibilità, l'autorità può apportare al testo da sottoporre alla votazione popolare le necessarie modifiche formali (consid. 3c).
4. Alla domanda di referendum comunale non sono necessariamente applicabili in via d'analogia i requisiti formali stabiliti dalla legge per la domanda di referendum cantonale (consid. 3c).
5. Una domanda di referendum non può contenere, a pena d'improponibilità, aggiunte prive di stretta ed oggettiva relazione con la richiesta di referendum (consid. 3d).