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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 84 e segg. OG; Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico.
1. È impugnabile ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 OG l'atto d'imperio che un'autorità cantonale emana come detentrice del pubblico potere e che impone ad una o più persone di compiere, omettere o tollerare una determinata attività.
Non ha tali caratteristiche e sfugge pertanto al ricorso di diritto pubblico, l'atto con cui il Governo cantonale stabilisce di aggiudicare l'esecuzione degli esami alcolimetrici previsti dalla LCS mediante pubblico concorso, derogando in tal modo ad una precedente circolare di servizio del Comando di polizia cantonale che aveva assegnato dette analisi ad una determinata persona (consid. 1).
2. Giusta l'art. 88 OG, ha diritto di ricorrere solo chi è colpito dall'atto dell'autorità nei suoi interessi giuridicamente protetti (consid. 2a). Questione esaminata a titolo abbondanziale e risolta negativamente nel concreto caso (consid. 2b).

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références

Article: art. 84 cpv. 1 OG, art. 88 OG