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Ecriture agrandie
 

Regesto

Autonomia comunale. Eliminazione dei rifiuti.
1. Una convenzione di carattere meramente finanziario, intesa a obbligare più comuni ad assumere a proprio carico i deficit subiti da un'impresa di depurazione e d'eliminazione dei rifiuti, non entra nel quadro dei provvedimenti imposti dalla LCIA (consid. 8a). Nell'esercizio del suo potere di vigilanza sui comuni, il Consiglio di Stato neocastellano esercita non soltanto un controllo di legittimità, ma anche un controllo limitato d'opportunità (consid. 8b-c). Il potere sostitutivo del Consiglio di Stato non gli consente d'obbligare un comune ad aderire a una convenzione intesa a risanare una società di diritto privato (consid. 8d-e).
2. La parziale assenza di una legislazione cantonale d'esecuzione della LCIA non può impedire l'applicazione, nel cantone di Neuchâtel, delle disposizioni sostanziali della LCIA (consid. 9a-b). In tali condizioni non è arbitrario applicare per analogia le norme di competenza della legge cantonale d'esecuzione della legge federale sulla protezione delle acque del 1955 (consid. 9c-d).
3. Nell'esecuzione delle disposizioni della LCIA l'interesse generale di un cantone prevale sull'interesse particolare di un comune (consid. 10).