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Ecriture agrandie
 

Regesto

Legittimazione nella procedura d'esecuzione del creditore procedente, pignoramento di beni detenuti da terzi.
1. Eccezione di difetto di legittimazione personale nella procedura d'esecuzione, sollevata nei confronti di una società straniera per essere la sua sede sociale fittizia. Le autorità di esecuzione non sono tenute ad esaminare il merito dell'eccezione se colui che la solleva non prova o rende verosimili i fatti su cui la fonda (consid. 2).
2. Legittimazione nella procedura di reclamo del terzo detentore che non invoca un diritto poziore sui beni pignorati (consid. 1a).
3. I beni che il creditore designa non come di proprietà del debitore, bensì di un terzo, non possono essere pignorati né sequestrati, e ciò neppure laddove il creditore assuma che il debitore e il terzo formano un'unità economica. Il creditore che si fonda sull'identità economica e intende indurre il terzo a rispondere delle obbligazioni del debitore può agire in tal guisa soltanto in una procedura esecutiva aperta nei confronti del terzo (consid. 3).
4. L'ufficio deve pignorare tutti i beni che il creditore designa come giuridicamente di proprietà del debitore; il creditore non è tenuto a rendere verosimile la sua affermazione (consid. 4).
5. L'ufficio non può pignorare beni che manifestamente non sono di proprietà del debitore; estensione dell'esame che incombe al proposito alle autorità di esecuzione (consid. 4, 5).

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