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Ecriture agrandie
 

Regesto

Diritto di ritenzione del locatore; art. 283 cpv. 3 LEF.
Per mantenere il diritto di ritenzione per le pigioni del periodo in corso è sufficiente promuovere l'esecuzione entro i dieci giorni dalla scadenza dell'ultima pigione del periodo locativo per il quale ha avuto luogo la ritenzione. Ciò vale anche laddove le singole pigioni costituiscano l'oggetto di esecuzioni separate e il termine di dieci giorni dalla scadenza di ogni pigione non sia rispettato.

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Article: art. 283 cpv. 3 LEF