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Ecriture agrandie
 

Regesto

Azione di responsabilità nei confronti della Confederazione, fondata sull'attività della Commissione federale delle banche.
1. Art. 1 lett. b e f, art. 3 cpv. 1, art. 19 LResp.
Con riserva dell'art. 12 LResp, la Confederazione può essere chiamata a rispondere del danno causato illecitamente a un terzo da un membro della Commissione federale delle banche o della sua segreteria nell'esercizio delle loro funzioni (consid. 2b).
2. Art. 23 segg. LBCR.
La norma che istituisce la vigilanza sulle banche non è destinata a tutelare queste ultime, bensì i loro creditori. Ne consegue che la violazione del dovere di vigilanza non può essere invocata per far valere una responsabilità della Confederazione nei confronti delle banche (consid. 2c).
3. Art. 4 LResp, art. 55 CC.
Ove la banca sia direttamente responsabile, attraverso i suoi organi, di fatti che sono la causa immediata e necessaria del danno da essa subito, l'azione promossa dalla stessa contro la Confederazione per ottenere il risarcimento di tale danno deve essere respinta (consid. 2d).
4. Art. 20 LResp.
La prescrizione di crediti di diritto pubblico non va rilevata d'ufficio ove essa esplichi i suoi effetti a detrimento del cittadino che conviene in giudizio lo Stato. Quanto alla perenzione, essa non va esaminata laddove lo Stato abbia accettato senza riserva di entrare nel merito della controversia (consid. 3a).
5. Art. 27 RCB.
I liquidatori di una banca in liquidazione concordataria non possono, in linea di principio, far valere diritti maggiori di quelli che aveva la stessa banca, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e a meno che essi dispongano all'uopo di procure loro conferite specialmente dai titolari di tali diritti (consid. 3b, c, d).
6. Segreto bancario.
Il segreto bancario concerne esclusivamente i rapporti tra la banca e i suoi clienti. Inoltre, nel fallimento della banca, l'interesse di alcuni di questi clienti deve cedere il passo dinnanzi all'interesse dei creditori a che siano acclarate le relazioni d'affari della banca (consid. 3d).

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références

Article: art. 3 cpv. 1, art. 19 LResp, art. 12 LResp, Art. 4 LResp, art. 55 CC suite...