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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 305 CP.
1. Colui che, ospitandolo o aiutandolo finanziariamente, permette a un detenuto non rientrato nel penitenziario dopo un congedo di sottrarsi per tempo indeterminato all'esecuzione della pena, si rende colpevole di favoreggiamento (consid. 2).
2. L'art. 305 cpv. 2 CP non costituisce una causa legale di esclusione della colpevolezza, né comporta necessariamente una liberazione da ogni pena. Al giudice è conferita soltanto la facoltà di attenuare liberamente la pena o di rinunciare del tutto alla sua irrogazione, laddove le relazioni tra l'agente e la persona favoreggiata siano cosi strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 305 CP, art. 305 cpv. 2 CP