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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 112 CP. Assassinio.
1. La particolare perversità e la particolare pericolosità che consentono di qualificare un omicidio come assassinio sono condizioni alternative, non cumulative (consid. 1).
2. Le circostanze che permettono di determinare la particolare perversità o pericolosità dell'agente costituiscono soltanto indizi, che vanno valutati secondo criteri morali (consid. 2, 3).
3. Uccidere terzi innocenti per "punire" il proprio coniuge costituisce, anche in una grave situazione conflittuale, uno dei tratti caratteristici della perversità (consid. 4c).
4. L'intenzione di suicidarsi dopo compiuto il crimine, quando non sia l'espressione di un rimorso disperato, bensì della volontà di liberarsi con la violenza di una vita difficile, è una manifestazione d'egoismo compatibile con la perversità (consid. 4d).

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références

Article: Art. 112 CP