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Regesto

Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. Cost.); prescrizioni cantonali concernenti l'utilizzazione dei veicoli a motore nell'esercizio della caccia (art. 17bis della legge ticinese sulla caccia e la protezione degli uccelli e art. 15 del regolamento d'applicazione).
La legislazione federale sulla circolazione stradale non impedisce ai Cantoni di limitare l'uso dei veicoli a motore per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni ed equipaggiamento, allo scopo di proteggere l'ambiente e la selvaggina stanziale e di facilitare il controllo degli agenti di sorveglianza. Siffatte prescrizioni, che rientrano peraltro nel quadro esemplificativo tracciato dall'art. 29 cpv. 1 LCPU, non violano pertanto il principio della forza derogatoria del diritto federale.

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références

Article: art. 15 del, art. 29 cpv. 1 LCPU