Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria gratuita, diritto forense.
1. L'avvocato d'ufficio non può pretendere dalla parte da lui patrocinata un'indennità complementare, e ciò neppure laddove l'indennità versatagli dalla Cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (consid. 1).
2. La presentazione di una nota d'onorario alla parte patrocinata costituisce un'infrazione alle norme professionali, suscettibile d'essere punita con una riprensione (consid. 3).
3. L'art. 4 Cost. non esige che l'avvocato che sia stato in grado di esprimersi circa l'infrazione alle norme professionali debba essere sentito ulteriormente prima che sia adottata tale sanzione disciplinare (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cost.