Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 145 CC, 68 cpv. 1 lett. a OG.
Nel quadro delle misure provvisionali di cui all'art. 145 CC, il giudice del divorzio non può, né in virtù del diritto federale né in virtù di quello cantonale, bloccare nel registro fondiario la disponibilità di un immobile per tutelare i crediti della moglie per i propri apporti (consid. 7, 8a). Egli può nondimeno ordinare tale restrizione in virtù del diritto cantonale, in quanto essa sia destinata a permettergli di determinare la consistenza dei beni matrimoniali in modo da poter deciderne l'attribuzione e pronunciare una sentenza che tenga conto della situazione esistente nel momento in cui è emanata (consid. 8b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 145 CC