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Regesto

Art. 260 cpv. 3 CC, art. 105 cpv. 2, 50 cpv. 2 e 3 OSC; contestazione della validità di un riconoscimento; autorità competente a decidere.
Compete al giudice e non all'autorità di vigilanza decidere, in caso di contestazione, se in una dichiarazione preliminare di riconoscimento firmata su di un modulo in vista dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OSC possa essere ravvisato, nelle concrete circostanze, un riconoscimento valido agli effetti di stato civile allorquando l'autore della dichiarazione non abbia, per cause ignote, proseguito la relativa procedura e sia deceduto prima che la stessa abbia avuto il suo compimento nel modo previsto dall'art. 105 cpv. 2 OSC.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 105 cpv. 2 OSC, Art. 260 cpv. 3 CC