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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 29 cpv. 1, 31 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 LAVS.
- Il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante a una donna divorziata, il cui precedente marito è morto, può anche essere operato giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS, quando la morte del marito è avvenuta dopo che la donna aveva compiuto il 62mo anno e se essa non aveva potuto beneficiare di una rendita di vedova, solo per ragioni di età (consid. 2a).
- Alla morte del marito la donna di età superiore ai 62 anni, la quale adempie le condizioni per l'erogazione di una rendita di vedova, può pretendere una rendita semplice di vecchiaia calcolata secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS anche se non ha soluto contributi per almeno un anno intero ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (consid. 2b).
Art. 23 cpv. 2 LAVS (già art. 41 LAVS). Nel caso di divorzio pronunciato secondo il diritto straniero, l'obbligo di mantenimento del marito divorziato non deve essere stabilito nel giudizio di divorzio o in una convenzione sugli effetti accessori dello stesso omologata dal giudice; basta che l'obbligo del marito divorziato si basi su un titolo giuridico valido e esecutivo secondo il diritto straniero in questione (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS, art. 29 cpv. 1 LAVS, Art. 23 cpv. 2 LAVS, art. 41 LAVS