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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 36 cpv. 1 LAD, art. 58 cpv. 4 OAD: Indennità per lavoro ridotto.
Il termine di dieci giorni per preannunciare la riduzione dell'orario di lavoro (art. 36 cpv. 1 LAD) è perentorio, di modo che nel caso di annuncio tardivo - nella misura in cui non esista motivo scusabile - la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per l'annuncio.
L'art. 58 cpv. 4 OAD è conforme alla legge.