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Ecriture agrandie
 

Regesto

Obbligo d'informazione e di edizione, misure provvisionali ai sensi degli art. 15 e 16 del DF sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 (DAFE); art. 23 cpv. 1 e 2 del testo del 21 marzo 1973; art. 103 lett. a, art. 106 cpv. 1 OG.
1. L'interesse attuale e pratico presupposto dalla giurisprudenza relativa all'art. 103 lett. a OG per l'impugnazione di una decisione con cui è negato l'effetto sospensivo viene meno quando l'autorità inferiore abbia già statuito sul merito al momento della decisione del Tribunale federale (consid. 2).
2. Il termine per impugnare dinanzi al Tribunale federale provvedimenti emanati ai sensi degli art. 15 e 16 DAFE è di dieci giorni, conformemente all'art. 17 cpv. 4 DAFE e all'art. 106 cpv. 1 OG (consid. 3a).
3. L'art. 23 cpv. 1 e 2 DAFE nel testo del 21 marzo 1973 consente all'autorità competente, in caso di fondato sospetto di violazione di norme del DAFE, di effettuare gli accertamenti necessari, indipendentemente dal fatto che un acquisto di fondi le sia stato notificato o meno (consid. 6b, c).

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références

Article: art. 103 lett. a, art. 106 cpv. 1 OG, art. 15 e 16 del, art. 23 cpv. 1 e 2 del, art. 15 e 16 DAFE suite...