Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio che, raggiunta la maggiore età, non abbia ancora ultimato la propria formazione (art. 276 e 277 CC).
1. Con riserva della loro capacità economica, può ragionevolmente pretendersi dai genitori che continuino a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ove questi si dedichi coscienziosamente ai suoi studi, adempia i suoi doveri di famiglia nei confronti dei genitori e si comporti in modo che le relazioni tra genitori e figlio non siano compromesse per sua colpa in maniera intollerabile per i genitori (consid. 2).
2. Il fatto che il figlio abbia lasciato la casa dei genitori e viva in concubinato non esclude il diritto ad un contributo per il mantenimento se i genitori sono corresponsabili del disaccordo che ha dato luogo alla partenza (consid. 3).
3. Se, a causa delle relazioni perturbate, non possa ragionevolmente pretendersi dal figlio che ritorni a vivere dai genitori, il contributo a cui egli ha diritto non può, in linea di principio, essere ridotto perché i genitori gli offrono di ritornare a vivere da loro (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 276 e 277 CC