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Regesto

Procedura penale cantonale; rifiuto di testimoniare fondato sull'immunitą parlamentare e sul segreto d'ufficio.
L'immunitą prevista dall'art. 28 della costituzione del cantone di Neuchātel mira a garantire che i deputati possano esprimersi sulle decisioni adottate dal Gran Consiglio, in particolare nel quadro della vigilanza esercitata sull'amministrazione cantonale. Essa non si estende al rifiuto di testimoniare in giudizio sulle circostanze che hanno permesso a un deputato d'avere conoscenza di un incarto senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente (consid. 3 e 4). Tali circostanze non costituiscono fatti coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 147 n. 2 CPP/NE (consid. 5).

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références

Article: art. 147 n. 2 CPP