Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU, art. 4 Cost., art. 158 CPP/VD; spese giudiziarie poste a carico dell'imputato prosciolto per irresponsabilità.
Il principio della presunzione d'innocenza non si oppone a che un irresponsabile sia condannato a pagare le spese giudiziarie per averle causate obiettivamente, sempreché il diritto cantonale contenga una base legale sufficiente (consid. 1b).
L'art. 158 CPP/VD istituisce per le spese della procedura penale una responsabilità eccezionale dell'imputato prosciolto, analoga a quella dell'art. 54 CO. Tale disposizione presuppone che, secondo l'equità, la ponderazione degli opposti interessi giustifichi che l'interessato sopporti, interamente o in parte, le spese. L'equità esige, in particolare, di tener conto della sua situazione finanziaria (consid. 2a).
Viola l'art. 4 Cost. l'autorità che omette di procedere alla ponderazione degli interessi imposta dall'equità (consid. 2b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 Cost., art. 158 CPP, Art. 6 n. 2 CEDU, art. 54 CO