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Regesto

Diritto dei funzionari: devoluzione allo Stato di una parte del reddito proveniente dall'attivitā medica privata dei primari.
Nella procedura legislativa il diritto di essere sentito non č garantito dalla Costituzione (consid. 2).
Per esercitare un'attivitā medica a titolo privato, i primari devono, in linea di principio, ottenere un'autorizzazione dal Consiglio di Stato; essi non possono pertanto invocare la libertā di commercio e d'industria (consid. 4).
L'obbligo di devolvere allo Stato una parte del reddito proveniente dall'attivitā medica privata ha la sua base legale nella competenza del Consiglio di Stato di prelevare tali somme a titolo di prestazione speciale nel quadro del rapporto di servizio di diritto pubblico (consid. 5).